Art. 1
In vigore dal 14 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1933, con il quale i comuni di Brazzano, Cormons e Medea furono riuniti in unico Comune, con denominazione e capoluogo "Corinons";
Viste le istanze 16 novembre e 9 dicembre 1947, con le quali la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Medea ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni della Giunta comunale in data 19 novembre 1949, n. 880, e del Consiglio comunale di Cormons in data 8 luglio 1953, n. 92/299, del Commissario prefettizio dell'Amministrazione provinciale in data 11 dicembre 1948, n. 130, e della Deputazione provinciale di Gorizia in data 27 dicembre 1949, n. 1535, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Medea, in provincia di Gorizia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-01;296#art-1