Art. 1
In vigore dal 14 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1289, con il quale i comuni di Costa di Mezzate e di Monticelli di Borgogna, in provincia di Bergamo, furono riuniti in unico Comune denominato "Costa di Monticelli";
Viste le istanze 19 e 22 aprile e 7 luglio 1953, con le quali la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Monticelli di Borgogna ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Costa di Monticelli in data 6 aprile e 4 giugno 1952, numeri 18 e 21, e in data 29 marzo e 4 giugno 1953, numeri 8 e 10, della Giunta provinciale in data 7 luglio 1953, n. 843, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 28 novembre 1953, n. 74, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Monticelli di Borgogna, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-01;295#art-1