Art. 1

In vigore dal 28 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 10 ottobre 1931, numero 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, numero 1075; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709 e 26 aprile 1954, n. 739; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: 12) "Diritto internazionale privato e processuale". Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di: 11) "Fisica nucleare". Art. 49. - Agli insegnamenti complementari dal corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di: 13) "Fisica nucleare". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: 15) Chimica teorica; 16) Radiochimica. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: 13) Chimica teorica; 14) Radiochimica; 15) Strutturistica chimica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 20. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-01;223#art-1

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