Art. 1
In vigore dal 28 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 862 e 14 settembre 1954, n. 1231;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di:
13) Teoria generale delle vibrazioni;
14) Teoria della relatività;
15) Storia delle matematiche;
16) Elasticità e fluidodinamica;
17) Topologia;
18) Teoria dei numeri.
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
14) Astrofisica;
15) Fisica atomica;
16) Tecniche elettroniche;
17) Fisica nucleare;
18) Teoria generale delle vibrazioni;
19) Fisica delle particelle elementari;
20) Meccanica statistica;
21) Teoria della relatività.
Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:
18) Teoria generale delle vibrazioni;
19) Teoria della relatività;
20) Fisica atomica;
21) Tecniche elettroniche;
22) Fisica nucleare;
23) Astrofisica;
24) Storia delle matematiche;
25) Fisica delle particelle elementari;
26) Meccanica statistica;
27) Teoria dei numeri;
28) Topologia.
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organicobiologico) sono aggiunti quelli di:
17) Analisi chimica spettroscopica;
18) Chimica teorica;
19) Chimica tossicologica;
20) Tecnologie microbiologiche.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
22) Antropometria;
23) Giacimenti minerari;
24) Geologia regionale;
25) Petrotettonica;
26) Citomorfologia (morfologia submicroscopica del protoplasma);
27) Embriologia sperimentale;
28) Geologia applicata;
29) Cristallochimica;
30) Mineralogia applicata;
31) Paleontologia umana e paletnologia.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
16) Antropometria;
17) Citomorfologia (morfologia submicroscopica del protoplasma);
18) Embriologia sperimentale;
19) Farmacologia;
20) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
21) Paleontologia umana e paletnologia.
Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
13) Petrotettonica;
14) Geologia regionale;
15) Giacimenti minerari;
16) Cristallochimica;
17) Paleontologia umana e paletnologia;
18) Mineralogia applicata.
Art. 75. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
15) Tecnologie elettrochimiche;
16) Chimica degli intermedi e degli esplosivi;
17) Cristallochimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1955
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 21. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-01;222#art-1