Art. 1

In vigore dal 23 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21; Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive sue modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10; Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627 e 31 luglio 1954, n. 871; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 16 aprile 1954; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta, del Ministro per il tesoro; Decreta: L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue: "Il capitale sociale è di L. 450.000.000 diviso in numero 2.250.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente, ove là legge lo consenta". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1955 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-01;201#art-1

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