Art. 1

In vigore dal 3 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, che ha modificato l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Dopo il primo comma dell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, che modifica l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è inserito il seguente altro comma: "Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma può essere rilasciata, ad uno di loro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-27;250#art-1

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