Art. 1

In vigore dal 27 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2180, emesso nell'adunanza del 14 dicembre 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Parrano, in provincia di Terni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955 EINAUDI ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 141. - CARLOMAGNO
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