Art. 4

In vigore dal 5 mag 1955
L'integrazione di quanto disposto dall'art. 5 dell'annessa convenzione, l'ente sovventore dovrà provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, qualora abbiano a verificarsi le circostanze che comportano la decadenza della convenzione e la conseguente soppressione del posto stesso. Tale obbligo deve sussistere ed essere operante non limitatamente al decennio di prima durata della convenzione, ma anche nel caso che l'evento cui detto obbligo si riferisce, abbia a verificarsi successivamente, in base alla proroga prevista dall'art. 7 della convenzione medesima, ed in questa ipotesi l'obbligo stesso deve concernere il trattamento di cessazione dal servizio, qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
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