Art. 1

In vigore dal 29 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3305, con il quale i comuni di Bairo e Torre Bairo furono riuniti in unico Comune denominato "Bairo Torre" con capoluogo Bairo; Vista l'istanza 17 marzo 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Torre Bairo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni della Giunta comunale in data 29 marzo 1946, n. 15, e del Consiglio comunale di Bairo Torre in data 14 novembre 1953, n. 27, della Deputazione provinciale in data 28 maggio 1946, n. 22-3327, e del Consiglio provinciale di Torino in data 24 febbraio 1954, n. 5-4580, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli, articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Torre Bairo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Bairo Torre è restituita l'anica denominazione di Bairo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-16;226#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo