Art. 1

In vigore dal 17 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, n. 750 e 14 settembre 1954, n. 1161; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 16) "Psichiatria". Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di: 11) "Scienza dei metalli; 12) Chimica biologica". Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: 13) "Fisica nucleare; 14) Fisica dei solidi". Art. 34. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: 16) "Biologia generale". Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di: 6) "Biologia generale". Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: 13) "Micropaleontologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 208. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-16;136#art-1

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