Art. 1

In vigore dal 14 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza in data 21 agosto 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino idrografico del fiume Noce in provincia di Potenza interessante la totalità del territorio del comune amministrativo di Trecchina e parte della superficie dei comuni amministrativi di Lagonegro, Lanila, Rivello, Nemoli e Maratea, per un'estensione di ha. 29.583,00.00; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Comitato speciale per la bonifica; Viste le lettere n. 1935 del 14 settembre 1954, del Ministero dei lavori pubblici e n. 149612 del 18 dicembre 1954 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico La zona del bacino idrografico del fiume Noce in provincia di Potenza, che comprende l'intero territorio del comune amministrativo di Trecchina e parte della superficie dei comuni amministrativi di Lagonegro, Lauria, Rivello, Nemoli e Maratea, estesa per una superficie di ha. 29.583,00.00, delimitata secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955 EINAUDI MEDICI - ROMITA - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 189. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;853#art-1

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