Art. 3

In vigore dal 31 mar 1955
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui trattasi devono intendersi senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;73#art-3

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