Art. 1
In vigore dal 14 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, numero 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1951, n. 1774; 11 aprile 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7 e 14 settembre 1954, n. 1055;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
14) "Politica economica e finanziaria;
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio, n. 163. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;119#art-1