Art. 1
In vigore dal 14 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768; 11 marzo 1953, n. 457; 6 ottobre 1953, n. 1110; 14 settembre 1954, numero 1009 e 26 ottobre 1954, n. 1203;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di "terapia vegetale".
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
12) Idrobiologia e pescicoltura;
13) Fisica terrestre e climatologia.
L'art. 56 è sostituito dal seguente:
"L'esame di mineralogia non può essere sostenuto senza aver superato prima l'esame di chimica generale ed inorganica; gli esami di fisiologia generale 1° e 2° non possono essere sostenuti senza aver prima superato gli esami di anatomia umana, anatomia comparata, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica; l'esame di chimica fisica non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica; si consiglia di sostenere l'esame di istologia ed embriologia prima di quello di anatomia comparata;
l'esame di antropologia, non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata; l'esame di chimica biologica non può essere sostenuto senza aver prima superato quello di chimica organica".
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:
9) Idrobiologia e pescicoltura.
Art. 60. - Le parole "L'esame di fisiologia generale non può essere sostenuto", sono sostituite dalle seguenti "Gli esami di fisiologia generale 1° e 2° non possono essere sostenuti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 160. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;117#art-1