Art. 1
In vigore dal 14 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178, 21 gennaio 1943, n. 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 31 agosto 1951, n. 1824; 27 ottobre 1951, n. 1701; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013; 27 marzo 1954, n. 734 e 24 settembre 1954, n. 1135;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
11) Antropologia;
12) Patologia vegetale;
13) Entomologia agraria.
Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
12) Antropologia;
13) Patologia vegetale;
14) Entomologia agraria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Atti dei Governo, registro n. 89, foglio n. 161. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;116#art-1