Art. 1

In vigore dal 14 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838 e modificato con i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250; 31 ottobre 1929, n. 2386; 20 novembre 1930, n. 1939; 27 ottobre 1932, n. 2066; 27 dicembre 1934, n. 2439; 1 ottobre 1936, n. 2037; 14 marzo 1938, n. 885; 5 maggio 1939, n. 1172; 11 luglio 1942, n. 936 e 5 settembre 1942, n. 1234, e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1617; 30 ottobre 1949, n. 1140 e 11 aprile 1951, n. 652; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è aggiunto quello di: 11) "Chimica delle sostanze esplosive". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 162. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;115#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo