Art. 1
In vigore dal 10 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 31 luglio 1954, n. 612 e 23 agosto 1954, n. 866;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-1955, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-1955, è autorizzata la prelevazione di L. 25.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati in previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 58. - Spese per le automobili adi-
bite ai servizi della Presidenza del Consi-
glio, ecc................................... L. 15.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 71. - Spese confidenziali per la
prevenzione e repressione dei reati, ecc.... L. 10.000.000
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Totale..... L. 25.000.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 158. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-02;99#art-1