Art. 1
In vigore dal 19 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 16 dicembre 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina, e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-27;19#art-1