Art. 4

In vigore dal 19 feb 1955
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5 dell'annessa convenzione, l'Ente sovventore dovrà provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, qualora abbiano a verificarsi le circostanze che comportano la decadenza della convenzione e la con seguente soppressione del posto stesso. Tale obbligo deve sussistere ed essere operante non limitatamente al decennio di prima durata della convenzione, ma anche nel caso che l'evento cui detto obbligo si riferisce, abbia a verificarsi successivamente, in base alla proroga prevista dall'art. 7 della convenzione medesima, ed in questa ipotesi l'obbligo stesso deve concernere il trattamento di cessazione dal servizio, qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1955 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 117. - CARLOMAGNO
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