Art. 1
In vigore dal 14 giu 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale fra l'Italia e la Repubblica Dominicana concluso a Ciudad Trujillo il 18 febbraio 1954 ed ai relativo scambio di Note avvenuto a Ciudad Trujillo l'11 ed il 12 marzo 1954, a decorrere dalla data prevista nell'articolo XII dell'Accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - GAVA - MARTINELLI - VILLABRUNA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla corte dei conti, addì 16 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 193. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-13;433#art-1