Art. 1
In vigore dal 26 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, sulla quale va calcolato il contributo per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sono stabiliti rispettivamente in L. 1.261.000 e L. 3.289.000 annue. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 10 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 126. - CARLOMAGNO
Note all'articolo
- Il D.P.R. 4 dicembre 1956, n. 1600 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98, sono portati, rispettivamente, a L. 1.491.750 e lire 4.485.000 annue."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-10;98#art-1