Art. 1
In vigore dal 14 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È istituito in Capodistria l'Ufficio del Rappresentante del Governo italiano.
Il presente decreto ha effetto dal 5 ottobre 1954 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 154. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-05;363#art-1