Art. 1

In vigore dal 14 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È istituito in Capodistria l'Ufficio del Rappresentante del Governo italiano. Il presente decreto ha effetto dal 5 ottobre 1954 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 154. - CARLOMAGNO
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