Art. 1

In vigore dal 22 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, relativa alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. All'atto della cessazione dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, le residue attribuzioni dallo stesso esercitate saranno trasferite come segue: 1. Al Ministero degli affari esteri: a) le attribuzioni attinenti alla predisposizione ed alla pubblicazione della documentazione dell'opera del Governo italiano in Africa e la sede del Comitato investito di tali compiti; b) l'eventuale amministrazione temporanea dei servizi e dei beni di cui all'art. 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430. 2. Al Ministero del tesoro: a) il servizio delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità già facenti carico agli stanziamenti di bilancio afferenti all'Ufficio suddetto e la trattazione amministrativa in genere degli affari e delle pratiche, compresa la liquidazione o riliquidazione delle eventuali indennità ed altre competenze, comunque denominate, previste da disposizioni generali o speciali di legge, pertinenti al personale di ruolo, a contratto tipo, a contratto speciale a tempo indeterminato, avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, nonché al personale di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, cessato, a qualunque titolo, dal servizio, e che non competano, per materia, ad altre Amministrazioni dello Stato; b) la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle competenze arretrate spettanti al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e di altre Amministrazioni dello Stato, nonché al personale di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, per i servizi resi ne> territori di cessata sovranità italiana in Africa, per prigionia, internamente, congedi coloniali maturati e non fruiti, ed a qualunque altro titolo, ed eventuale revisione, ove occorra, delle liquidazioni già effettuate; c) l'amministrazione dei beni mobili e dei valori di proprietà di terzi restituiti dai custodi dei beni nemici, già operanti nei territori di cessata sovranità italiana in Africa; d) ogni altro servizio già esercitato dall'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana avente, per sua natura, carattere di stralcio e che non sia attribuito alla specifica competenza di altre Amministrazioni dello Stato. 3. Alle singole Amministrazioni interessate: a) l'amministrazione, ad ogni effetto, del personale a contratto tipo, a contratto speciale a tempo indeterminato, avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana in attesa di sistemazione nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici in applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e di altre disposizioni speciali di legge; b) la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento di ogni eventuale competenza maturata e non percetta spettante al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana passato alle rispettive dipendenze organiche, nonché al personale di cui alla precedente lettera a), escluse quelle di cui al precedente n. 2, lettera b). Il Ministero del tesoro subentrerà, inoltre, all'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana in tutte le incombenze previste dalle vigenti norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato riferibilmente agli esercizi finanziari scaduti ed a quello in corso, nonché nelle controversie, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa, nelle quali è parte il soppresso Ministero dell'Africa italiana o il predetto Ufficio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 30 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 172. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-30;1414#art-1

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