Art. 1

In vigore dal 10 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico; Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti; Considerata l'opportunità che l'Abbazia di Pontida sia conservata ed additata al rispetto della Nazione per l'interesse storico che si collega al ricordo del giuramento ivi prestato nel 1164 da parte dei gloriosi Comuni componenti la Lega Lombarda; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: L'Abbazia, di Pontida è dichiarata monumento nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 24 dicembre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 125. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-24;1488#art-1

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