Art. 1

In vigore dal 13 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 24 febbraio 1954, n. 13-6953, con la quale il Consiglio provinciale di Torino ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia; Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 173. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-24;1395#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo