Art. 1

In vigore dal 3 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, e loro modificazioni ed aggiunte; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26, giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione 26 giugno 1954, con la quale la Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano, ha stabilito di acquistare una area edificatoria di mq. 4450 per la costruzione della nuova sede dell'Istituto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. La Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano, è autorizzata ad acquistare dalla Società Nazionale Metanodotti S.Na.M. mq. 4450 di terreno edificatorio per la costruzione della nuova sede dell'Istituto giusta le condizioni specificate nella deliberazione del 26 giugno 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954 EINAUDI VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 128. - CARLOMAGNO
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