Art. 1
In vigore dal 27 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1917, con il quale gli abitati di Masseri e Campiglio, rispettivamente borgata e frazione del comune di Campli in provincia di Teramo, furono inclusi nella tabella D allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);
Considerato che la detta borgata Masseri, con deliberazione della Giunta municipale del comune di Campli in data 14 agosto 1952, è stata riconosciuta frazione del Comune stesso;
Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, è risultata la necessità di provvedere allo spostamento in nuova sede dei detti abitati;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1841 emesso nell'adunanza del 5 ottobre 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Gli abitati di Masseri e Campiglio, frazioni del comune di Campli in provincia di Teramo, sono cancellati dalla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 e sono aggiunti, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954
EINAUDI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 139. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1537#art-1