Art. 2
In vigore dal 17 apr 1955
Le zone della provincia di Frosinone, da considerarsi tuttora di endemia malarica, sono stabilite come apresso:
a) comuni di Frosinone e Isola Liri: l'intero territorio comunale nei confini attuali costituisce zona malarica;
b) comuni di: Amaseno, Aquino, Arce, Arnara, Ausonia, Cassino, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Strangolagalli, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano: il territorio comunale ubicato al disotto dei duecento metri di quota costituisce zona malarica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 203. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1511#art-2