Art. 1

In vigore dal 17 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 388, col quale venivano delimitate le zone di endemia malarica della provincia di Frosinone in tutto o in parte del territorio comunale di: Alatri, Amaseno, Aquino, Arce, Arnara, Atina, Ausonia, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fontana Liri, Frosinone, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Ripi, Rocca d'Aree, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Sant'Elia, Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano; Viste le proposte di revoca totale della dichiarazione di zona malarica per i comuni di Alatri, Atina, Castelliri, Castro dei Volsei, Colle San Magno, Ferentino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pico, Ripi, Rocca d'Arce, Sgurgola, Supino, Torrice, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi e le proposte di rettificazione della zona di endemia malarica per i Comuni di: Amaseno, Aquino, Arce, Arnara, Ausonia, Cassino, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Corenio Ausonio, Esperia, Falvaterra, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Sant'Elia Finoerapido, San Vittore del Lazio, Strangolagalli, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano, avanzata dal Prefetto di Frosinone, previo parere favorevole motivato del Consiglio sanitario provinciale; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 388, è revocato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1511#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo