Art. 1
In vigore dal 2 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 1 aprile 1900, n. 197, con il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 27 marzo 1900 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife alla "Societè anonyme des tramwais et des chemins de fer du Centre" di Lione;
Vista la nota 12 marzo 1906, n. 4362, del Ministero dei lavori pubblici, con la quale venne riconosciuta la cessione della suindicata concessione dalla predetta Società alla "Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie" con sede in Parigi e rappresentanza in Italia;
Visti i regi decreti 7 agosto 1909, n. 628 e 2 maggio 1915, n. 664, con i quali vennero approvate la convenzione 24 maggio 1909 e l'atto addizionale 31 marzo 1915 relativi a modifiche ai patti di concessione;
Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze 14 aprile 1923, con il quale la gestione dell'esercizio della ferrovia venne evocata all'Amministrazione governativa a spese e rischio della Società concessionaria, in applicazione dell'art. 184 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410;
Udito il parere della Commissione interministeriale di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 7 ottobre 1954 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro ed i legali rappresentanti della "Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie" per la nuova concessione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife e per la definizione transattiva di tutte le questioni pendenti tra l'Amministrazione governativa e la Compagnia predetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1459#art-1