Art. 1
In vigore dal 10 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 25 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 97, ultimo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 25 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è modificato come segue:
"Le assunzioni di personale si effettuano, mediante pubblici concorsi e per un servizio di prova, nelle qualifiche indicate nell'annessa tabella (all'. C), assegnando a ciascuno lo stipendio minimo della rispettiva qualifica.
"Spetta al Ministro di stabilire, a seconda delle esigenze del servizio, le modalità e le forme per lo svolgimento dei concorsi.
"Peraltro, i concorsi per le qualifiche degli uffici, escluso il personale subalterno, e quelli per le qualifiche del personale esecutivo di sottocapo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, aiuto macchinista, sorvegliante della linea, capo tecnico di 3ª classe, ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe non possono avvenire che mediante prove d'esame scritte ed orali e produzione di titoli. Per i concorsi per aiuto macchinista può essere prevista anche l'esecuzione di prove pratiche.
"Per tutte le altre qualifiche del ramo esecutivo di cui alla citata tabella (all'. C) e per quelle già menzionate di conduttore e di aiuto macchinista il numero dei posti da mettere a concorso potrà determinarsi tenendo conto anche delle vacanze di prevedibile formazione durante l'espletamento del concorso a causa di limiti di età e di promozioni: Inoltre il Ministro, per coprire ulteriori vacanze che, per le predette cause o per altre diverse, si siano verificate durante l'espletamento del concorso o entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, ha facoltà di autorizzare nuove assunzioni di candidati risultati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.
Di tale facoltà sarà fatto cenno nel bando di concorso qualora l'Amministrazione intenda riservarsene l'esercizio.
"Le nomine in prova sono deliberate dal direttore generale e devono essere contenute entro il limite delle piante organiche.
"Le disposizioni dei precedenti comma non si riferiscono alle assunzioni di personale per le quali si richiedono particolari requisiti indispensabili per speciali lavori od uffici, contemplate dall'art. 3 della legge 25 giugno 1909, n. 372".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 171. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1373#art-1