Art. 1
In vigore dal 23 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 28 ottobre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e la Società "Seggiovie Foppolo S.p.a." per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Foppolo a Ronchi, in comune di Foppolo (Bergamo).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954
EINAUDI
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1339#art-1