Art. 1

In vigore dal 23 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 12 ottobre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e il comune di Voltago, per la concessione a questo ultimo dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Frassenè a Malga Losch, in comune di Voltago (Belluno). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954 EINAUDI MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1336#art-1

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