Art. 1

In vigore dal 23 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda 14 ottobre 1952, presentata dalla ditta individuale Gisella Fumi da Trieste, in sostituzione di una precedente della ditta Graffer, per la concessione di impianto e di esercizio della funicolare aerea monofune Valcalda-Cuel Picciol; Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri che con voto n. 6, del 16 novembre 1949, si è espressa favorevolmente alla costruzione e all'esercizio di detto impianto funiviario, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed avvertenze indicate nel voto stesso; Ritenuto che avendo la Società eseguito integralmente tutte le prescrizioni fattele, la funivia suddetta può considerarsi completata ed in condizioni di poter essere aperta in via definitiva al pubblico esercizio, e che nulla osta all'assentimento della relativa formale concessione; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 2 ottobre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e la ditta individuale Gisella Fumi di Paolo, con sede in Ravascletto (Udine) per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi da Valcalda a Cuel Picciol, in comune di Ravascletto (Udine). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954 EINAUDI MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 105. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1334#art-1

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