Art. 1

In vigore dal 17 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni; Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni; Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, è sostituito dai comma seguenti: "Gli aspiranti devono esibire il certificato generale del Casellario giudiziale comprovante di non aver subito condanna per i reati di cui all'art. 16 del regolamento 31 dicembre 1924, n. 2262, nonché per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni prevedute dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio o i generi a questi assimilati. "Essi devono avere l'età dai 22 ai 30 anni per i posti della prima e seconda categoria, dai 22 ai 28 per i posti della terza categoria, dai 17 ai 23 per quelli della settima categoria". Il decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1321#art-1

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