Art. 1

In vigore dal 19 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 ottobre 1935, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni; Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari; Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1944, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni; Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il nuovo statuto dell'Ente proposto con la deliberazione commissariale in data 21 ottobre 1954, n. 240; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Articolo unico. È approvato lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) nel testo allegato al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1954 EINAUDI VIGORELLI - GAVA - VILLABRUNA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 190. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-18;1512#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo