Art. 1

In vigore dal 22 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le leggi 31 luglio 1954, n. 612 e n. 631; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1954-55 viene apportata la seguente variazione in aumento: Cap. n. 75. - "Stipendi ed altri assegni al per- sonale di ruolo, ecc. "............. L. 1.650.000.0 00 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 108. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-10;1328#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo