Art. 1
In vigore dal 25 mag 1955
N. 1535. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato lo statuto del Collegio professionale marittimo Caracciolo di Sabaudia.
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 119. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1535#art-1