Art. 1

In vigore dal 11 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 908, col quale l'abitato di Lettomanoppello, in provincia di Pescara, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato; Considerato che, non avendo le opere di consolidamento eseguite arrestato il movimento franoso, è stata riconosciuta la necessità di procedere, per una parte dell'abitato, allo spostamento in nuova sede; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1450, emesso nell'adunanza del 22 Luglio 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Lettomanoppello, in provincia di Pescara, limitatamente alla zona dal lato nord della Chiesa dell'Assunta lungo la periferia ad est del corso Vittorio Emanuele sino alla via trasversale denominata Collarso e quindi all'incrocio tra le vie Stefani e XX Settembre, delimitata con linea gialla nell'annessa planimetria in data 16 aprile 1954, vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954 EINAUDI ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 84. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1285#art-1

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