Art. 1
In vigore dal 28 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1564, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 664 in data 9 luglio 1954, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ha stabilito di acquistare un immobile per l'ampliamento della propria sede;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma e autorizzata ad acquistare dagli eredi Sauve un immobile sito in Roma, via dè Burrò n. 144, 145, 145-a e n. 127 di piazza Sant'Ignazio, alle condizioni previste nella deliberazione n. 664 del 9 luglio 1954.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954
EINAUDI
VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1233#art-1