Art. 1

In vigore dal 28 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1564, n. 1817; Vista la deliberazione n. 664 in data 9 luglio 1954, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ha stabilito di acquistare un immobile per l'ampliamento della propria sede; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma e autorizzata ad acquistare dagli eredi Sauve un immobile sito in Roma, via dè Burrò n. 144, 145, 145-a e n. 127 di piazza Sant'Ignazio, alle condizioni previste nella deliberazione n. 664 del 9 luglio 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954 EINAUDI VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1233#art-1

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