Art. 1
In vigore dal 29 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduto l', sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 30 luglio 1954 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Bologna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1238#art-1