Art. 1

In vigore dal 15 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e successive modificazioni, alla Facoltà di medicina e chirurgia e alla Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 28 ottobre 1954; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno accademico 1954-55 il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di farmacia e di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è stabilito come appresso: Facoltà di farmacia: posti di ruolo 1; Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 13. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 107. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1197#art-1

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