Art. 1
In vigore dal 15 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e successive modificazioni, alla Facoltà di medicina e chirurgia e alla Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 28 ottobre 1954;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1954-55 il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di farmacia e di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è stabilito come appresso:
Facoltà di farmacia: posti di ruolo 1;
Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 13.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1954
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 107. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1197#art-1