Art. 1
In vigore dal 10 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 25 novembre 1954 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di tabacchi lavorati nazionali è determinata come segue:
Rosa d'Oriente............... L. 16.000 al kg. peso convenzionale Eva.......................... " 11.500 " " " "
Mentola...................... " 14.500 " " " "
Macedonia Extra.............. " 13.500 " " " "
Macedonia Oro................ " 12.000 " " " "
Macedonia.................... " 10.000 " " " "
Alfa......................... " 6.500 " " " "
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla corte dei Conti, addì 24 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 31. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-24;1074#art-1