Art. 1

In vigore dal 10 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. A decorrere dal 25 novembre 1954 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di tabacchi lavorati nazionali è determinata come segue: Rosa d'Oriente............... L. 16.000 al kg. peso convenzionale Eva.......................... " 11.500 " " " " Mentola...................... " 14.500 " " " " Macedonia Extra.............. " 13.500 " " " " Macedonia Oro................ " 12.000 " " " " Macedonia.................... " 10.000 " " " " Alfa......................... " 6.500 " " " " Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla corte dei Conti, addì 24 novembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 31. - CARLOMAGNO
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