Art. 1

In vigore dal 18 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federale Jugoslava, concluso a Roma il 26 luglio 1954, relativo all'approvvigionamento idrico del comune di Gorizia, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto è previsto dall'art. 16 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 25. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-23;1524#art-1

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