Art. 1
In vigore dal 18 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federale Jugoslava, concluso a Roma il 26 luglio 1954, relativo all'approvvigionamento idrico del comune di Gorizia, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto è previsto dall'art. 16 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 25. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-23;1524#art-1