Art. 1

In vigore dal 23 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni della Giunta municipale in data 10 dicembre 1951, n. 175-B e del Consiglio comunale di Brindisi in data 18 febbraio 1952, n. 4, con le quali è stato chiesto, tra l'altro, che alla frazione di quel Comune comunemente denominata Casale sia attribuita ufficialmente la denominazione medesima; Visto il parere del Consiglio provinciale di Brindisi, espresso con deliberazione 26 marzo 1952, n. 9/10; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: Alla frazione del comune di Brindisi di cui alle premesse è attribuita la denominazione di "Casale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 57. - CARLOMAGNO
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