Art. 1
In vigore dal 23 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni della Giunta municipale in data 10 dicembre 195, n. 175-B e del Consiglio comunale di Brindisi in data 18 febbraio 1952, n. 4, con le quali è stato chiesto, tra l'altro, che alla frazione di quel Comune comunemente denominata Tuturano sia attribuita ufficialmente la denominazione medesima;
Visto il parere del Consiglio provinciale di Brindisi espresso con deliberazione 26 marzo 1952, n. 9/10;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
Alla frazione del comune di Brindisi di cui alle premesse è attribuita la denominazione di "Tuturano".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 54. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-16;1421#art-1