Art. 1

In vigore dal 19 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 609, con il quale i comuni di Andorno Cacciorna, Miagliano, Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto e Tavigliano furono riuniti in unico Comune con denominazione "Andorno Micca" e capoluogo Andorno; Viste le istanze rispettivamente in data 8 e 12 settembre 1946 ed in data 29 settembre 8, 14, 15 e 20 ottobre 1346, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Miagliano e Tavigliano ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Andorno Micca in data 17 novembre 1946, n. 70, 29 dicembre 1946, n. 120, 15 marzo 1948, n. 24 e 10 novembre 1953, n. 55, e della Deputazione provinciale di Vercelli in data 18 dicembre 1946, n. 1833 e 22 aprile 1947, n. 603, con le quali venne espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 8 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta dei Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Sono ricostituiti i comuni di Miagliano e Tavigliano, in provincia di Vercelli, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
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