Art. 1
In vigore dal 13 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico.
La circoscrizione territoriale del Consolato generale in San Francisco (Stati Uniti d'America) è modificata come segue: la California settentrionale, gli Stati di Nevada e Utah.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 10 novembre 1954
EINAUDI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 97.- CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-10;1188#art-1