Art. 1

In vigore dal 28 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni; Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente riordinamento dei ruoli e quadri organici degli ufficiali della Marina; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico. I programmi e le modalità delle prove di esame dei concorsi per la nomina a guardiamarina e sottotenente in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali del Corpo di Stato Maggiore della Marina militare e dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto sono stabiliti nel testo annesse al presente decreto e vistato dai Ministri per la difesa, per il tesoro e per la marina mercantile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 10 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
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