Art. 1
In vigore dal 28 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente riordinamento dei ruoli e quadri organici degli ufficiali della Marina;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
I programmi e le modalità delle prove di esame dei concorsi per la nomina a guardiamarina e sottotenente in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali del Corpo di Stato Maggiore della Marina militare e dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto sono stabiliti nel testo annesse al presente decreto e vistato dai Ministri per la difesa, per il tesoro e per la marina mercantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 10 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-10;1138#art-1