Art. 1
In vigore dal 25 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 dicembre 1941, n. 1614;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 1946, n. 393;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1940, n. 1986;
Visto l'art. 87 della costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico.
Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni nei ruoli e gradi degli ufficiali dei Corpi della marina militare per gli anni 1954, 1955 e 1956 6 stabilito, agli effetti dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dalle annesse tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, firmate dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-10;1130#art-1